Le supplenze lampo non riguardano gli incarichi in cui venga richiesta la presenza del personale Ata per oltre 30 giorni.
Si tratta di supplenze che vengono richieste quando c’è un’improvvisa assenza del personale scolastico, che dev’essere coperta nel giro di un tempo brevissimo. Vediamo nel dettaglio come funzionano le supplenze lampo e cosa spetta al personale ATA.
Le supplenze lampo per il personale ATA sono una pratica che permette alle scuole di garantire il normale svolgimento delle attività anche in caso di assenze improvvise del personale scolastico. Questo tipo di supplenza richiede una disponibilità immediata, spesso entro un’ora dalla convocazione, il che può essere problematico per chi vive lontano dalla scuola.
La procedura prevede che gli aspiranti ricevano una e-mail di preavviso in cui viene chiesta la loro disponibilità per supplenze brevi e urgenti. Solo successivamente, in caso di necessità, la scuola invierà la convocazione vera e propria. Questo sistema non si applica alle supplenze di durata pari o superiore a 30 giorni.
Gli aspiranti a supplenze lampo per il personale ATA hanno diversi diritti e tutele, anche se queste supplenze sono caratterizzate da una presa di servizio molto rapida. Gli aspiranti hanno diritto a una retribuzione proporzionale alla durata della supplenza e al profilo professionale. Anche per le supplenze brevi, gli aspiranti hanno diritto a ferie e permessi retribuiti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Gli aspiranti hanno diritto a permessi per malattia, con le stesse modalità previste per il personale di ruolo. Se la supplenza è su spezzone orario, l’aspirante ha diritto al completamento dell’orario fino al raggiungimento delle 36 ore settimanali, se ci sono altre disponibilità. Una supplenza su spezzone orario copre solo una parte dell’orario settimanale completo di un docente o di un collaboratore scolastico. Questo tipo di supplenza può essere richiesto dagli aspiranti nelle graduatorie GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) e GAE (Graduatorie ad Esaurimento).
Lo spezzone orario può variare in base al tipo di scuola, per la Scuola dell’Infanzia è di minimo 7 ore, massimo 24 ore. Per la Scuola Primaria è di minimo 7 ore e massimo 23 ore e per la scuola Secondaria è di minimo 7 ore e massimo 17 ore. Gli aspiranti supplenti possono accettare altre supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio.
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