Se un docente rinuncia a una supplenza, le conseguenze variano a seconda del tipo di graduatoria da cui la supplenza è stata conferita.
Vediamo, nel dettaglio, quali sono le sanzioni che vengono applicate, nel caso si tratti di supplenze da GPS, GAE o dalle graduatorie d’istituto.
Supplenze, quali sono le sanzioni nel caso di abbandono del servizio
L’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 disciplina la formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e il conferimento delle supplenze per i due anni scolastici, 2024/2025 e 2025/2026. Vediamo, nel dettaglio, quali sono le sanzioni previste in caso di abbandono del servizio.
In caso di supplenze da GPS o GAE, l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze da GAE e GPS, nonché dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e tipologie di posto, per l’intero periodo di validità delle graduatorie (2024-2026). Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) sono costituite seguendo specifici criteri stabiliti dall’Ordinanza Ministeriale. La prima fascia delle GPS include il personale abilitato, la seconda Fascia include il personale non abilitato.
La sanzione si estende alle supplenze dal 30 giugno al 31 agosto, ma in questo caso è ancora possibile ottenere supplenze brevi dalle graduatorie di istituto.
Supplenze dalle graduatorie d’istituto
In caso di supplenze dalle graduatorie d’istituto, l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalle graduatorie di istituto per tutte le classi di concorso e tipologie di posto, per l’intero biennio di validità delle graduatorie. Per le supplenze da GPS/GAE, resta invariata la possibilità di ottenere supplenze da GPS/GAE.
Per quanto riguarda le supplenze mediante interpello, i docenti con contratti a tempo determinato sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’Ordinanza Ministeriale, incluse le sanzioni per abbandono. Le rinunce, la mancata presa di servizio e l’abbandono devono essere comunicate al sistema informativo per l’applicazione delle sanzioni.