Quanti giorni di ferie spettano ai docenti di ruolo e ai supplenti? È possibile interrompere o rimandare le ferie? A regolamentare il tutto c’è l’articolo 13 del Contratto Collettivo nazionale del lavoro.
Le ferie sono proporzionali al servizio prestato dal docente. Vediamo nello specifico a quanto ammontano i giorni di ferie per docenti di ruolo e supplenti.
Docenti di ruolo e supplenti: quanti giorni di ferie spettano
I docenti di ruolo e i supplenti hanno diritto a un periodo di ferie regolamentato dagli articoli 13 del CCNL 2006-2009 e 35 del CCNL 2019-2021.
Ai docenti di ruolo con più di 3 anni di servizio, spettano 32 giorni di ferie, che diventano 30 per chi ha un’anzianità di servizio fino a 3 anni (inclusi gli anni con contratto a tempo determinato). Le giornate di riposo aggiuntive sono 4 e vanno utilizzate entro il 31 agosto dell’anno scolastico in corso. Le ferie possono essere interrotte in caso di una malattia superiore a 3 giorni o il ricovero ospedaliero.
Se le ferie sono interrotte per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per il rientro e il ritorno al luogo di ferie.
Docenti con contratto a tempo indeterminato
Le ferie possono essere rimandate in casi particolari di esigenze di servizio, motivi personali o malattia. In questi casi, le ferie devono essere fruite entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. Le ferie sono proporzionali al servizio prestato. Se non è possibile fruire delle ferie maturate, queste saranno liquidate al termine dell’anno scolastico o dell’ultimo contratto stipulato.
È possibile anche accumulare giorni di ferie non goduti, ma ci sono delle condizioni specifiche. Secondo quanto stabilisce l’articolo 13, comma 10 del Contratto Collettivo Nazionale del lavoro, le ferie possono essere rimandate in casi particolari di esigenze di servizio, motivi personali o malattia. In questi casi, le ferie non godute devono essere fruite entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
Per i docenti con contratto a tempo determinato, le ferie non godute vengono liquidate al termine dell’anno scolastico o dell’ultimo contratto stipulato.
Se, per un qualsivoglia motivo, si cambia scuola durante l’anno, le ferie maturate fino a quel momento dovrebbero essere trasferite alla nuova scuola. Tuttavia, è importante verificare con entrambi gli istituti scolastici come verranno gestite le ferie non godute e se ci sono specifiche politiche interne che potrebbero influire.