Per il personale ATA, la disciplina riguardante il periodo di prova per i neoassunti è contenuta nell’articolo 62 del CCNL Scuola 2019-21. L’articolo stabilisce la durata e il funzionamento in base alla categoria del personale, che può essere Amministrativo, Tecnico e Ausiliario.
Vediamo nello specifico come funziona il periodo di prova per i neoassunti nell’ambito del personale e come avviene la conferma in ruolo.
Personale ATA neoassunto, durata e funzionamento del periodo di prova
L’articolo 2096 del Codice Civile italiano stabilisce che il personale neoassunto debba essere sottoposto a un periodo di prova. Durante questo periodo, entrambe le parti possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o indennità. Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diventa definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità del lavoratore.
Per il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) della scuola, la disciplina specifica è contenuta nell’articolo 62 del CCNL Scuola 2019-21. Questo articolo stabilisce la durata del periodo di prova in base alla categoria del personale. Nello specifico, il periodo di prova è di due mesi per i dipendenti inquadrati nelle Aree di Collaboratore e di Operatore, quattro mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area di Assistente e sei mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni.
Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale o in un profilo corrispondente di altra amministrazione pubblica. Inoltre, solo i giorni di effettivo servizio vengono conteggiati ai fini del compimento del periodo di prova, con sospensione in caso di malattia.
La conferma in ruolo dopo il periodo di prova
La conferma in ruolo del personale ATA dopo il periodo di prova segue un processo specifico. Innanzitutto, è bene ricordare che, durante il periodo di prova, il dipendente viene valutato in base alle sue prestazioni lavorative e alla sua condotta. Questa valutazione è effettuata dal Dirigente Scolastico. Al termine del periodo di prova, se il dipendente ha superato con successo tutte le valutazioni, il Dirigente Scolastico dispone la conferma in ruolo del neoassunto.
In caso di inerzia del Dirigente Scolastico, la conferma in ruolo è considerata tacita. Questo significa che, se il Dirigente scolastico non prende una decisione esplicita, il dipendente è comunque confermato in ruolo automaticamente. Se il periodo di prova non è stato superato, può essere rinnovato o prorogato una sola volta alla scadenza. Una volta confermato in ruolo, il servizio prestato durante il periodo di prova viene computato nell’anzianità del lavoratore.